LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DAL 01 GENNAIO 2019
ASSUNZIONI UNDER 30
Le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 30 anni (29 anni e 364 giorni) sono prolungate in maniera strutturale in base alle previsioni art. 1-bis, del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni nella legge n. 96.
La norma stabilisce che:
a) L’assunzione deve essere a tempo indeterminatoa “tutele crescenti” (per il personale operaio/impiegato/quadro con esclusione dei dirigenti). L'assunzione può essere sia a tempo pieno che a tempo parziale (le agevolazioni saranno “pro-quota”); sono esclusi gli apprendisti, i lavoratori intermittenti, i lavoratori domestici, e le prestazioni occasionali ex. art art. 54-bis della legge n. 96/2017 (nuovi “voucher”);
b) i dipendenti beneficiari dello sgravio non devono mai essere stati assunti a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro (ad eccezione dei periodi di apprendistato che al termine del periodo formativo non siano stati “stabilizzati”). Il sistema informativo INPS consente di verificare i periodi pregressi a tempo indeterminato;
c) lo sgravio è previsto anche per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato;
d) il beneficio, previsto per un massimo di 36 mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 3000 € all'anno;
e) lo sgravio sarà cumulabile con altre agevolazioni, per esempio con gli sgravi per i disabili.
La fruizione dell'agevolazione resta subordinata ai seguenti requisiti:
- regolarità contributiva,
- assenza di condanne o sanzioni definitive per violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro che comportino, come pena accessoria, la sospensione temporanea del DURC,
- rispetto del trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale od aziendale, dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
- rispetto dei principi contenuti nell'art. 31 D.Lgs. 150/2015:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
ASSUNZIONI UNDER 35
Il Decreto Dignità (art. 1-bis, DL. 96/2018) ha prorogato per gli anni 2019 e 2020 le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 34 anni e 364 giorni mai occupati a tempo indeterminato.
La norma ha prorogato le agevolazioni previste dalla legge finanziaria L. 205/2017.
Per quanto riguarda i requisiti dei giovani, la misura dell’incentivo e il rispetto della normativa in generale vale quanto previsto per le agevolazioni per le assunzioni dei giovani under 30 citate sopra.
GARANZIA GIOVANI - NEET
Prorogato l'incentivo occupazionale NEET fino al 31/12/2019 per tutti i datori di lavoro che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.
La misura dell'incentivo è pari ai contributi INPS a carico del datore di lavoro (no premi INAIL) per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8060 €, art. 5 del Decreto Direttoriale ANPAL n. 3 del 2018. L'incentivo è comunque subordinato alle disponibilità finanziarie in dotazione dell'INPS, 160 milioni di euro.
I datori di lavoro devono assumere i giovani senza esservene tenuti, nel rispetto
- delle previsioni dell'art. 31 D.L.vo. 150/2015 citato sopra,
- delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, se esistenti, territoriali od aziendali,
- della regolarità contributiva con osservanza delle disposizioni a tutela delle condizioni di lavoro,
- rispetto regole del “de minimis”.
I beneficiari sono i giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni), che risultino essere disoccupati. Per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni è previsto l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione che si concretizza con la frequentazione di almeno 10 anni di scuola.
Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato, sia full time che part time, particolare attenzione va però posta per il part time, in quanto, sebbene il suddetto limite di 8060 € possa venire attribuito pro quota, dovrà essere rispettato il limite minimo di orario di lavoro se stabilito dal CCNL applicato in azienda.
Sono esclusi i rapporti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato.
Se la comunicazione di assunzione viene effettuata in ritardo il beneficio non è erogato per il periodo di tempo dalla data di assunzione alla data di invio della comunicazione di assunzione.
BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE
I commi da 706 a 717 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 prevedono un bonus a favore di
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumano i lavoratori di cui alle lettere a) e b) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia full time che part time, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (no premi INAIL), per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti suddetti alla data della trasformazione.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito l’esonero, nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
L’INPS dovrà emanare apposito provvedimento.
L'esonero decade, in base a quanto previsto dall’articolo 24, c. 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
- se non viene rispettato l'incremento occupazionale;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 nel caso di piccole e medie imprese);
- se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d'imposta per cui hanno beneficiato dell'incentivo;
- se vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5000 €; oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis».
MINI IRES
I commi da 28 a 34 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 stabiliscono che, a decorrere dal 2019 per le aziende che dispongono di utili accantonati a riserva (nell'anno precedente) possa essere applicata l'aliquota IRES, o IREPF, ridotta di nove punti percentuali, in caso di
- nuovi investimenti;
- nuove assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
La norma non è di facile applicazione, per quanto riguarda le nuove assunzioni si deve far riferimento all'organico aziendale al 30/09/2018, “l’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate “: in pratica tra i nuovi assunti ed i cessati deve esserci un saldo positivo.
L'importo su cui calcolare il beneficio fa riferimento alle retribuzioni dei nuovi assunti dopo il 30/09/2018, “nel limite dell'incremento del costo del personale classificabile nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto al costo del personale del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018”.
Il costo del lavoro dei nuovi assunti nel 2019 dovrà essere messo in relazione all’incremento del costo complessivo del personale iscritto a bilancio rispetto all’anno 2018, si considererà il valore più basso.
Il “costo del personale” è quello calcolato ai sensi dell'art 2425 cc, ossia: i salari e stipendi, gli oneri sociali, i trattamenti di fine rapporto, i trattamenti di quiescenza e simili, altri costi relativi al personale dipendente (ad esempio, l'incentivo all’esodo) ed i c.d “oneri diversi di gestione”.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
INCENTIVI OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO c. 247
Viene prorogato al 2020 lo sgravio previsto per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, da datori di lavoro privati con unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo-Molise-Campania-Basilicata-Puglia-Sardegna-Sicilia-Calabria.
I soggetti dovranno avere:
- meno di 35 anni;
oppure
- più di 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Per i soggetti con meno di 35 anni è già previsto (Decreto Dignità 87/2018) lo sgravio del 50% dei contributi per 36 mesi per i datori di lavoro che assumono negli anni 2019-2020; con tale comma 247 lo sgravio viene ora aumentato al 100%, fino al massimo di 8060 € all'anno per i suddetti soggetti/aziende.
Sulla base delle nuove previsioni della legge finanziaria dovranno essere riformulate le azioni dei programmi operativi nazionali (PON) e dei programmi operativi complementari (POC) che possono prevedere un “budget” complessivo di 500 milioni di euro ciascuno per gli anni 2019 e 2020. Al momento manca il decreto Direttoriale e la circolare INPS di riferimento.
INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI
I commi da 291 a 295 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 prevedono, a favore dei lavoratori assunti nel periodo dal 01 gennaio 2019 al 21 dicembre 2020, un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Tale rimborso viene erogato direttamente al lavoratore dal datore di lavoro.
Quando ricorra tale ipotesi, il datore di lavoro che ha erogato il rimborso al dipendente, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito, nella misura del rimborso e fino ad un massimo di 1500 € per ciascun periodo di imposta.
I lavoratori beneficiari sono i conducenti che non hanno compiuto i 35 anni di età alla data del 01/01/2019 inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione, (NDR nel ccnl indicato in legge finanziaria non sono previsti tali livelli nel ccnl Trasporto, si attendono i dovuti chiarimenti).
I datori di lavoro beneficiarie sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO
Il comma 533 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 stabilisce che al datore di lavoro sia rimborsato dall'INAIL il 60% della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore con disabilità da lavoro.
Il lavoratore, al termine dell'inabilità assoluta temporanea, deve essere destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.
I progetti devono essere proposti dai datori di lavoro e approvati dall’INAIL.
Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso.
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