Il periodo di prova
22 dicembre 2022
Tempo di lettura 1 min. 30 sec.
La prova consiste in un periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro e il dipendente si conoscono e valutano la convenienza ad instaurare il rapporto di lavoro.
Non può esistere periodo di prova al di fuori di una assunzione, l’art. 2096 cc stabilisce che deve risultare da atto scritto: il datore di lavoro assolve all’obbligo di informazione della prova con la consegna del contratto di assunzione al lavoratore, da consegnare e firmare da entrambe le parti, prima dell’effettivo inizio della prestazione lavorativa .
La mancanza della forma scritta del patto di prova fa si che questo sia nullo e venga considerato come non esistente.
La Legge 604/1966 e il Dlgs 104/2022 stabiliscono la durata massima del periodo di prova che non può superare i 6 mesi per la generalità dei lavoratori ed i tre mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive.
All’interno di questi paletti i contratti collettivi possono prevedere delle durate variabili in relazione alle categorie ed ai livelli, oltre a prevedere i metodi di calcolo che possono essere “giorni di effettivo lavoro” o “giorni di calendario”. Sempre i contratti collettivi possono stabilire delle durate diverse per particolari tipologie di assunzione, ad esempio i dipendenti assunti con contratto a termine possono avere una durata del periodo di prova ridottissimo. Dove non esiste una previsione del periodo di prova per i contratti a tempo determinato, il Decreto Trasparenza, D.lgs. 104/2022 stabilisce esplicitamente che il patto di prova debba essere riproporzionato in relazione alla durata complessiva del contratto a termine.
In caso di riassunzione di un dipendente con le medesime mansioni delle precedenti non è possibile sottoporre il lavoratore ad un nuovo periodo di prova.
Durante il periodo di prova diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore sono pienamente operativi, esiste però la possibilità tra le parti di recedere senza motivazione e senza preavviso; inoltre le dimissioni non vanno dal dipendente in modalità on-line, ma sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro esprimendo la propria volontà di recesso.
Archivio news